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In un articolo pubblicato nella rivista “MU6” e intitolato “Musei: problemi giuridici“, il Prof. Domenico D’Orsogna, ordinario di Diritto Amministrativo all’Università di Sassari, e il Prof. Andrea Crismani, docente all’Università di Trieste, analizzano la difficoltà di “catalogazione” e identificazione concreta degli enti museali dal punto di vista giuridico e amministrativo.

Il museo è un bene di fruizione a disposizione della collettività al fine «di alimentarne lo sviluppo intellettuale». In realtà, però, esiste una notevole differenza tra l’immaginario collettivo e la realtà giuridica. Nell’ambito del primo i musei sono lo spazio in cui gli oggetti e i “beni” conservati ed esposti sono l’espressione validata e certificata di un “patrimonio” il cui valore culturale è accertato, codificato, condiviso, e proprio in virtù di questo preservato ed esibito [Istat, 2010]; nella realtà dell’ordinamento positivo e dell’esperienza applicativa è vero il contrario: il settore museale è fortemente disaggregato e difficilmente riconducibile ad unità; i musei costituiscono una realtà pluriforme, dinamica, imprevedibile [Marchegiani, 2007].

Nella letteratura giuridica, inoltre, non si è mai rivolta molta attenzione ai musei. Nel sistema italiano in particolare, gli aspetti critici sono numerosi e importanti. Questo significa che:

  • i musei sono realtà debolmente strutturate in termini formali;
  • vi è un’oggettiva difficoltà di individuare, in via generale, l’iter di istituzione di un museo;
  • è difficile distinguere in concreto le funzioni di tutela, valorizzazione e gestione alla luce del riparto di competenze tra Stato, Regioni ed enti locali previsto dall’art. 117 della Costituzione (riformato nel 2001);
  • non sempre è chiaramente definito il rapporto tra l’organo politico e quello gestionale;
  • in molti casi (o ambiti) non è chiara e netta la compatibilità tra logica aziendale e interesse pubblico.

In Italia le istituzioni museali sono caratterizzate da una sostanziale indeterminatezza; sono in prevalenza strutture prive di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile; non hanno un proprio bilancio, né proprie regole di contabilità; raramente hanno documenti che testimoniano il proprio e distinto andamento finanziario, non hanno proprio personale dipendente (quello stabile di cui dispongono è di ruolo presso il ministero, la Regione, Provincia, Comune o altro ente), non hanno perciò relazioni industriali, e non hanno propri regolamenti.

Dopo la riforma costituzionale del 2001 e l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio [D.Lgs. n. 42/2004, art. 101] si è avuta una notevole produzione di norme per disciplinare le attività gestionali delle istituzioni museali il loro assetto organizzativo e la qualità dei servizi erogati. Il D.M. 20 maggio 2001 ha definito gli standard museali. La necessità di disporre di uno statuto, di un regolamento o di un altro documento scritto, in teoria, dovrebbe facilitare la individuazione dello status giuridico dei musei. Ma la ricognizione pratica del fenomeno ha evidenziato che difficilmente i musei sono provvisti di tali forme di regolamentazione.

Nonostante il riordino normativo, di fatto permane un’oggettiva difficoltà di individuare, in via generale, l’iter di istituzione di un museo. La disciplina è rimessa alla normazione propria dell’ente dal quale dipendono, che può essere pubblico o privato [Corte conti, 2005]. Nella larga maggioranza dei casi si tratta di istituzioni la cui attività – pur importante sul piano economico oltre che culturale – non ha evidenza oggettiva e resta indistinta e per certi versi invisibile rispetto alla gestione amministrativa dell’ente di appartenenza.

Una tale autonomia presenta il grave difetto della carenza di una tipizzazione normativa a livello di caratteristiche tecniche, gestionali, legislative e scientifiche per ottenere il riconoscimento dello “status” di museo, da cui è seguita anche la mancata adozione di percorsi e procedure amministrative di “riconoscimento” ovvero di “accreditamento” della qualità formale di museo. Anche a livello di legislazione regionale si nota che la mancanza di una qualificazione univoca del museo si riflette nella incerta individuazione degli standard museali, con non poche difficoltà nel distinguere, in concreto, le funzioni di tutela, valorizzazione e gestione.